Statuto Associazione
Un Amico per Tutti Onlus
Articolo 1 – Costituzione, denominazione e sede sociale
E’ costituita l’Associazione denominata “Associazione Un Amico per Tutti Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale”, in seguito chiamata per brevità “Un Amico per Tutti Onlus” ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460.
L’Associazione ha sede in Loc. Razzuolo n. 4 – 50032 Borgo San Lorenzo (FI).
L’Associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale e senza scopo di lucro. La sua durata è illimitata, salvo che l’assemblea generale dei soci ne deliberi lo scioglimento con una maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto al voto.
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, l’ Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
Articolo 2 – Finalità ed attività dell’Associazione
L’Associazione persegue finalità di solidarietà sociale e beneficienza svolgendo la propria attività gratuita a favore dei bambini affetti da tumori e leucemie.
Come strumento per il perseguimento dello scopo di cui sopra potrà:
– sensibilizzare le istituzioni, la classe medica e la società in generale in merito alla malattia , attraverso
mezzi di comunicazione comuni come stampa, radio, tv, internet, etc.;
– sostenere attività di ricerca scientifica delle suddette patologie;
– intensificare rapporti con associazioni analoghe già esistenti sul territorio nazionale anche per coordinare
attività di ricerca particolarmente impegnative;
– aiutare concretamente in ogni modo possibile i bambini e le famiglie in difficoltà, qualsiasi sia la loro
origine;
– promuovere iniziative per sostenere le famiglie di bambini ammalati;
– organizzare iniziative di sollievo per i bambini ricoverati in oncologia e i loro famigliari;
– promuovere iniziative per migliorare la qualità dell’assistenza dei bambini ricoverati nei reparti di
oncologia nei reparti pediatrici e del Day Hospital dove abitualmente i piccoli pazienti vengono seguiti e
più in generale e negli ospedali;
– organizzare iniziative per aiutare i bambini ad affrontare la malattia in modo meno doloroso;
– attuare ogni altro mezzo e attività finalizzata agli scopi sociali.
L’Associazione non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all’art. 10 comma 5 del D.Lgs.4 dicembre 1997, n. 460.
Nei limiti dei propri scopi sociali e tenendo conto di quanto previsto nella normativa vigente l’Associazione può compiere ogni atto ed ogni operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare, in proprio o mediante convenzioni, ovvero acquisizione, senza fini di speculazione finanziaria di partecipazioni di Enti o Società che a giudizio del Consiglio direttivo sia utile al conseguimento degli scopi associativi. A tali fini potrà, attraverso gli organi organizzativi, rilasciare fidejussioni ed altre garanzie di carattere patrimoniale, acquisire a qualsiasi titolo, nonché cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso e in comodato, beni mobili ed immobili comprese strutture, aziende, impianti, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere, mezzi di trasporto. L’Associazione potrà reperire i mezzi necessari occorrenti per i fini istituzionali anche attraverso pubbliche sottoscrizioni.
Le attività di cui sopra sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo. Agli aderenti possono solo essere rimborsate le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’assemblea.
Articolo 3 – Soci
Il numero degli aderenti è illimitato. Possono far parte dell’Associazione tutte le persone di buona volontà, che accettano gli scopi dell’associazione elencati nello Statuto.
L’ammissione a socio, deliberata nel Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita
domanda da parte degli interessati. L’ordinamento interno dell’associazione è ispirato ai principi di democraticità, libera elettività delle cariche, uguaglianza tra i soci ed effettività del rapporto associativo.
I soci dell’Associazione si distinguono in:
– Soci Ordinari;
– Soci Sostenitori.
I soci ordinari sono coloro che non hanno una fattiva attività all’interno dell’Associazione, ma che comunque
sostengono gli scopi benefici della suddetta sia con il pagamento della quota associativa sia con qualsiasi
gesto di solidarietà e generosità.
I soci sostenitori sono coloro che hanno una partecipazione attiva in qualsiasi iniziativa intrapresa dall’Associazione sempre nel rispetto degli scopi associativi e nell’osservanza degli obblighi di legge.
Articolo 4 – Criteri di esclusione dei soci
Si decade dalla qualifica di socio:
– per recesso;
– per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
– per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
– per mancato versamento della quota associativa per 1 anno trascorsi due mesi dall’eventuale sollecito.
L’esclusione dei soci è deliberata dall’assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso,
prima di procedere all’esclusione, debbono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso
vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
Articolo 5 – Diritti e Doveri del socio
Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali doveri. I soci sono tenuti a svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito obbligandosi nel rispetto degli impegni presi. Ciascuno coopera al
raggiungimento degli scopi sociali secondo le proprie capacità, attitudini e abilitazioni.
È dovere di tutti i soci versare la quota annua nella misura deliberata all’assemblea su suggerimento del consiglio.
I soci hanno diritto di partecipazione a tutte le attività dell’Associazione e di essere eletti negli organi direttivi.
Doveri del socio sono:
– tenere un comportamento corretto sotto ogni aspetto, non tenere discorsi illeciti o contrari ai principi
morali di una civile convivenza;
– offrire volontariamente e gratuitamente la propria disponibilità per lo svolgimento dei servizi necessari
alla gestione e al funzionamento dell’Associazione secondo le necessità organizzative delle attività sociali
promosse dai responsabili eletti dall’assemblea.
Articolo 6 – Patrimonio e mezzi finanziari
Il patrimonio dell’Associazione ( indivisibile) è costituito dai beni mobili ed immobili conferiti all’atto della costituzione ed in esso risultanti. Il patrimonio potrà essere incrementato con :
– acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all’associazione a titolo di incremento del patrimonio;
– lasciti, donazioni con destinazione vincolata;
– sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
E’ comunque fatto salvo l’obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.
L’Associazione persegue i propri scopi mediante l’utilizzo di:
– Quote associative;
– Rendite patrimoniali;
– Contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
– Proventi, lasciti e donazioni non destinate ad incrementare il patrimonio;
– Attività marginali di carattere commerciale e produttivo, spettacoli, manifestazioni, mostre e mercati;
– Rette ed entrate derivanti dall’erogazione di servizi e prestazioni;
– Finanziamenti ed ogni altro tipo di entrata.
Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 7 – Bilancio
L’anno finanziario inizia il giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo predispone il rendiconto economico che deve esser approvato dall’Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno.
E’ vietata la distribuzione in qualsiasi forma anche indiretta di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge e comunque nel rispetto dell’art.10 – comma 6 – del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
Articolo 8 – Organi
Organi dell’Associazione sono:
– Il Presidente e i due Vice Presidenti;
– il Consiglio Direttivo;
– l’Assemblea dei Soci;
– Il Segretario;
– l’Amministratore.
Gli incarichi degli organi sopra descritti sono gratuiti.
Articolo 9 – Assemblea dei Soci
L’assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria o straordinaria.
Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.
L’Assemblea ordinaria:
– nomina il Consiglio Direttivo
– elabora il programma delle attività annuali
– elabora le eventuali modifiche al regolamento interno
– approva il bilancio consuntivo e preventivo
Le assemblee straordinarie sono convocate ogni qual volta il Consiglio le reputi necessarie o quando siano richieste, con domanda motivata, sottoscritta da almeno 1/10 dei soci: nel qual caso il Consiglio ha l’obbligo di indire la riunione entro quindici giorni dalla domanda.
L’assemblea, sia straordinaria che ordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion
fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio
residuo che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Nelle assemblee le votazioni si fanno per alzata di mano, oppure per appello nominale o a scrutinio segreto quando ne facciano domanda almeno la metà dei soci presenti.
Trattandosi di questioni riguardanti le persone, le votazioni saranno sempre a scrutinio segreto.
Articolo 10 – Consiglio Direttivo
L’Associazione è diretta dal Consiglio eletto fra i soci in numero non inferiore a 3 e non superiore a 9.
Il Consiglio è eletto dall’assemblea a scrutinio segreto o palese. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati.
Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, due Vice-Presidenti, il Segretario, l’Amministratore e i delegati alle varie attività.
Al Consiglio Direttivo spetta di:
– Curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;
– Predisporre il bilancio;
– Nominare il Presidente, i Vice-Presidenti, il Segretario;
– Provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’assemblea
dei soci.
Articolo 11- Durata e Rinnovo del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata di 3 (tre) anni ed è rinnovabile.
Articolo 12 – Decadenza e cessazione dei Consiglieri
In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di uno dei componenti il Consiglio Direttivo, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso ai candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell’Assemblea dei Soci.
Articolo 13- Adunanze del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio, si raduna inoltre ogni qual volta lo richieda il bisogno o l’urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta dei consiglieri. Di ogni riunione deve essere redatto verbale . – Le riunioni del Consiglio, presiedute dal Presidente o dai Vice-Presidenti, sono valide se è
presente la maggioranza assoluta dei Consiglieri ed approvate col voto favorevole della maggioranza degli
intervenuti.
Articolo 14 – Presidente e Vice Presidente
Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, nella stessa seduta vengono eletti i due Vice Presidenti.
Il Presidente dura in carica tre anni e non si pongono limiti o vincoli alla rieleggibilità.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci, sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell’Associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali.
Articolo 15 – Compiti del Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e la firma sociale. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci, cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, esercita la sorveglianza sull’andamento morale dell’Associazione.
In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne faranno le veci i Vice Presidenti.
Articolo 16 – Il Segretario e l’Amministratore
Il Segretario redige i verbali delle riunioni e costituisce l’archivio dell’Associazione.
L’Amministratore provvede alla gestione economica patrimoniale dell’Associazione.
Articolo 17 – Delegati
I delegati alle varie attività svolgono i loro compiti secondo le delibere del Consiglio.
Articolo 18 – Modifica Statuto e scioglimento dell’Associazione
Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci.
In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque cusa, il patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti in identico o analogo settore o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, modificata dall’art.8 comma 23 del D.L. 16/2012, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 25 – Norme Generali
Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Statuto, si applicano le norme del codice civile e del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.
Letto, approvato e sottoscritto.
Razzuolo, 11 maggio 2014
Cecchini Giampiero
Pieri Catia
Pieri Cristian
Berretti Ilaria
Pieri Simona
Di Renzone Francesco
Senzani Laura
Zollo Marcella
Giovannini Federica
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